Nel contesto dell’attuale conflitto in Medio Oriente, il Ministero degli Affari Esteri – tramite il sito Viaggiare Sicuri invita i cittadini italiani a “riconsiderare i viaggi non strettamente necessari” verso un ampio gruppo di Paesi, tra cui Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Israele, Kuwait, Libano, Oman e Qatar. Si tratta di un’indicazione significativa, che non equivale formalmente a un divieto, ma che costituisce il livello più elevato di cautela.
La scelta della Farnesina si inserisce in un quadro di crescente instabilità: l’escalation del conflitto ha comportato chiusure dello spazio aereo, cancellazioni di voli e difficoltà nei rientri verso l’Italia, rendendo l’intera area mediorientale una delle più critiche per i viaggiatori.
Pur non essendo una norma vincolante, esso rappresenta un parametro ufficiale di valutazione del rischio, utilizzato anche per interpretare le cosiddette “circostanze inevitabili e straordinarie” che – secondo quanto previsto dall’art. 41 del Codice del Turismo – sono il presupposto per il diritto di recesso del viaggiatore “prima dell’inizio del pacchetto”, senza spese di recesso e con il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati.
Questa tutela deriva dalla normativa europea sui pacchetti turistici e si affianca alle disposizioni del diritto interno.

È possibile recedere anche se la meta non rientra tra quelle oggetto dello “sconsiglio”, ma è previsto uno scalo in uno dei Paesi (es. aeroporto di Dubai, Emirati Arabi Uniti)? 
Sì. È infatti sconsigliato di “riconsiderare i viaggi non strettamente necessari” verso tali mete – a prescindere che siano o meno – le destinazioni finali, anche se è previsto solamente un “transito” nell’area.

Che cosa succede in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore?
I tour operator, soprattutto i medio-piccoli, stanno subendo gli effetti della crisi internazionale, anche a causa degli aumenti dei costi di carburante, ed esiste un rischio di insolvenza.
L’art. 47 del Codice del Turismo italiano prevede che gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici siano obbligati a dotarsi di una garanzia, generalmente sotto forma di assicurazione o fondo, a tutela dei viaggiatori. In particolare, questa garanzia serve a proteggere il turista nel caso in cui l’operatore diventi insolvente o fallisca: in tali situazioni, è assicurato il rimborso delle somme versate per il viaggio non effettuato e, se il viaggio è già in corso, il rimpatrio del viaggiatore. Si tratta quindi di una tutela minima e obbligatoria, volta a garantire che il turista non resti privo di protezione economica o assistenza in caso di crisi dell’organizzatore.

Per approfondire, leggi anche:
Conflitti internazionali e trasporto aereo: cosa sapere e come tutelarsi

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