Anche in caso di cancellazione per sciopero, puoi avere diritto a un indennizzo. Se ti è stato negato e vuoi approfondire con noi puoi contattare lo Sportello Consumatori MC al numero011 5069546 o compilare ilmodulo di contatto dello sportello online.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito quali obblighi devono rispettare le compagnie aeree anche quando la cancellazione è dovuta a uno sciopero dei controllori di volo, quindi a una causa esterna e non direttamente riconducibile a una responsabilità della compagnia aerea.
Con l’ordinanza n. 11948 del 30 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema. La Corte ha evidenziato che la presenza di una circostanza eccezionale, come uno sciopero dei controllori del traffico aereo, non determina automaticamente l’esclusione del diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria. In particolare, quando lo sciopero è stato annunciato con largo anticipo, il vettore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per limitare le conseguenze del disservizio.
Secondo i principi richiamati nell’ordinanza, la compagnia aerea deve poter dimostrare:
• di aver informato il passeggero dello sciopero e del rischio di cancellazione del volo;
• di essersi resa disponibile ad assisterlo nella riprogrammazione del viaggio;
• di aver garantito il rimborso del biglietto in assenza di un volo alternativo;
• di aver invitato il passeggero a valutare possibili soluzioni alternative;
• di averlo invitato a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.
La compagnia aerea, quindi, non può limitarsi a invocare lo sciopero per sottrarsi automaticamente all’obbligo di compensazione. Deve anche dimostrare di essersi attivata concretamente per prevenire o ridurre i disagi subiti dai passeggeri.
In mancanza di tale prova, il passeggero può avere diritto allacompensazione pecuniaria prevista dal Regolamento europeo, il cui importo varia in base alla distanza del volo (250 euro per voli fino a 1.500 chilometri; 400 euro per voli intracomunitari superiori a 1.500 chilometri e per gli altri voli tra 1.500 e 3.500 chilometri; 600 euro per gli altri voli superiori a 3.500 chilometri).
La compensazione può spettare quando la compagnia comunica la cancellazione meno di 14 giorni prima della partenza, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa, tra cui determinate offerte di trasporto alternativo e la presenza di circostanze eccezionali.
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