Con la diffusione del commercio elettronico, è sempre più frequente per i consumatori acquistare online beni e servizi da venditori o professionisti con sede all’estero.

Ciò offre senza dubbio notevoli vantaggi in termini di scelta e prezzo, ma cela numerose insidie che possono compromettere o rendere particolarmente gravosa la tutela dei diritti dei consumatori.

Chi acquista da un professionista estero può infatti trovarsi in una posizione meno tutelata rispetto a quella in cui si troverebbe con acquisti domestici, specie se non presta attenzione alle condizioni contrattuali e non conosce la normativa applicabile o i diritti del Consumatore.

In questa sede, analizziamo le trappole in cui può incorrere un Consumatore nel momento in cui acquista beni o servizi da professionisti con sede all’estero, concludendo un contratto transnazionale.

In primo luogo, è bene chiarire che secondo il Codice del Consumo (art. 3, D.lgs. 206/2005), il Consumatore è, per definizione, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Il professionista è invece la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

Questa distinzione è cruciale, poiché le tutele previste per i consumatori nei contratti a distanza (come gli acquisti online) si applicano solo se l’acquirente è un Consumatore e il venditore un professionista.

Nei contratti transfrontalieri il Consumatore è parte di un contratto concluso con un operatore che ha la sede in un diverso Stato, circostanza che potrebbe rendere più gravoso l’accesso alla giustizia, compromettendo, di fatto, la tutela dei diritti del consumatore medesimo.

Ciò anche in considerazione di un primo evidente ostacolo legato alla difficoltà di raggiungere in modo immediato il professionista, ad esempio privo di PEC.

Il primo punto da analizzare riguarda dunque la legge applicabile al contratto sottoscritto.

  • Comprendere quale sia la normativa di riferimento diventa fondamentale per interpretare le condizioni sottoscritte e comprendere quale sia la tutela del Consumatore laddove sorgano contestazioni e problemi con l’applicazione del contratto nonchè conoscere i diritti dei consumatori in tema, ad esempio, di termini per recesso e restituzione, garanzia legale, ecc. 


Il quadro normativo, in tale settore, è, infatti, piuttosto articolato e comprende:

  • – il Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I bis): disciplina la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. 

  • – il Regolamento CE 593/2008 (Roma I): stabilisce la legge applicabile ai contratti. 

  • – il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005): si applica solo se il consumatore risiede in 
Italia e il professionista dirige la propria attività anche verso l’Italia. 

  • Secondo le disposizioni del Regolamento CE 593/2008 (Roma I), il contratto può essere regolato dalla legge scelta dalle parti contraenti, ma il Consumatore non potrà essere privato della protezione assicuratagli dalla legge del proprio Stato (seppure con alcune eccezioni, quali i contratti di fornitura di servizi che debbano essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello del consumatore). 


La facoltà di scegliere riconosciuta alle parti, può però tradursi nell’inserimento, tra le Condizioni Generali, di clausole che individuino quale legge applicabile quella del paese del venditore, clausole che, nella prassi, non vengono di certo negoziate con il Consumatore e che anzi spesso sono allo stesso del tutto ignote.

I Consumatori, nel sottoscrivere un contratto online, solitamente dichiarano di accettare le condizioni generali visionabili mediante link, magari senza averle neppure lette, mentre altre volte addirittura vi è un mero richiamo alle stesse, ma senza che compaia neppure il link ove poterle visionare.

Il Consumatore si trova così, di fatto, ad aver sottoscritto un contratto senza conoscere le condizioni generali, tra le quali potrebbero esservi clausole vessatorie o che rendano più gravosa la sua tutela.

Per esempio, tra le clausole delle condizioni generali potrebbe esservi la seguente: “Le presenti condizioni saranno disciplinate e interpretate in conformità alla legge irlandese”. 


Una clausola di tal genere è nulla in assenza di una scelta concordata tra le parti circa una deroga alla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza. Laddove però il consumatore abbia accettato le condizioni, potrebbe porsi il problema di dover ritenere applicabile la legge irlandese, con ostacoli linguistici ed ulteriori costi per il consumatore medesimo, pur salvaguardando la protezione allo stesso offerta dalle disposizioni imperative della legge italiana (se il consumatore risiede in Italia).

Analogo problema potrebbe porsi con riferimento al foro competente, ossia al Giudice a cui ci si può rivolgere in caso di contestazioni sul contratto, sulla merce ricevuta, ecc.

Ad esempio, ho comprato un paio di scarpe su un sito internet francese e non mi è arrivato nulla, nonostante abbia regolarmente pagato. Vorrei fare causa al professionista, ma dove?

La regola generale, fissata dal Regolamento (CE) n. 44/2001, prevede una competenza del Giudice del luogo ove il Consumatore ha il domicilio.

Ma cosa succede se tra le clausole delle condizioni generali ve n’è una che individua quale foro competente quello dello stato in cui ha la sede il venditore?

  • Ad esempio, una clausola del presente tenore: “Qualsiasi controversia sarà di esclusiva competenza del Foro di Varsavia (Polonia).” 
può considerarsi valida?
  • In queste ipotesi, bisogna verificare se il sito internet si rivolge anche ad utenti italiani ed è dunque destinato anche al mercato italiano. Se sì, la clausola deve considerarsi nulla perché limita il diritto del consumatore di agire nel proprio paese.
  • Anche laddove sia il consumatore ad essere citato in giudizio, la regola è che possa essere convenuto soltanto davanti ai Giudici dello Stato membro in cui è domiciliato.

Ma tale principio può essere derogato dalle parti, come disposto dall’art. 17 del medesimo Regolamento (CE) n. 44/2001 che però precisa che la deroga debba risultare unicamente da una convenzione:

1) posteriore al sorgere della controversia

2) che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati dal Regolamento

3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni.

ATTENZIONE! Questa disciplina non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

Già da una prima analisi delle problematiche che i consumatori si trovano ad affrontare sottoscrivendo contratti online, soprattutto con venditori aventi sede all’estero, emerge con estrema evidenza la necessità di una preventiva disamina delle Condizioni Generali, spesso del tutto trascurate dai consumatori.

Ciò anche per avere contezza dei termini per un eventuale recesso, che in Europa è previsto in 14 giorni per gli acquisti a distanza, ma che potrebbe non essere garantito in contratti sottoscritti con venditori extra-UE.

Per di più, in questi contratti, l’effettiva restituzione potrebbe rivelarsi impossibile o particolarmente gravosa, anche alla luce di costi doganali e di spedizione elevati.

Capita così che, pur trovandosi in presenza di prodotti acquistati non conformi o difettosi, il Consumatore rinunci alla restituzione proprio a causa dei costi proibitivi.

Ad esempio: un consumatore acquista un paio di scarpe da un venditore cinese su un marketplace internazionale. Le scarpe arrivano danneggiate, ma per restituirle è necessario sostenere spese doganali, spedizione internazionale e compilare documenti in lingua cinese. A questo punto la restituzione rischia di costare più del prodotto stesso ed il consumatore rinuncia, tenendo un prodotto di fatto inutilizzabile.

Anche la garanzia legale di conformità, che la normativa europea fissa in 2 anni, non si applica automaticamente ai venditori extra-UE. Pertanto, anche in presenza di prodotto acquistato che si riveli difettoso, può divenire assai difficile far valere i propri diritti se il venditore non è soggetto alla giurisdizione italiana o europea.

Analogo discorso è da compiersi con prodotti che risultino contraffatti, ma che il consumatore si trovi di fatto impossibilitato a restituire per evitare ulteriori costi a suo carico.

In tutti questi casi, il Consumatore potrebbe trovarsi da un lato ad aver subito un danno, ma dall’altro ad avere notevoli difficoltà nell’ottenimento di un effettivo ristoro, a causa di tutto quanto sopra analizzato (legge applicabile, foro del consumatore, difficoltà nel raggiungere una società con sede all’estero, elevati costi di restituzione, ecc.).

Diventa così fondamentale la possibilità di definire le vertenze in sede di ADR (Alternative Dispute Resolution), così da tentare di evitare una causa giudiziale.

Fino a poco tempo fa era previsto anche lo strumento dell’ODR (Online Dispute Resolution), sebbene ad oggi la piattaforma sia stata abrogata per effetto del Regolamento (UE) 2024/3228.

Un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) è offerto, a coloro che ne sono membri, dal Consorzio del Commercio Digitale Italiano, Netcomm, che aderisce all’Organismo di Conciliazione Paritetica Netcomm-Associazioni dei Consumatori (Netcomm-AACC), iscritto nel registro degli organismi ADR del MIMIT, in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.

Le aziende che aderiscono a Netcomm e ottengono il Sigillo Netcomm sono tenute a partecipare a questa procedura in caso di controversie con i consumatori.

La procedura è attivabile dal Consumatore che abbia effettuato un acquisto online su uno dei siti che espongono il sigillo Netcomm, e che, dopo aver inoltrato reclamo, non abbia ottenuto una risposta soddisfacente entro 45 giorni.

Netcomm mette a disposizione del Consumatore una Conciliazione Paritetica, attivabile online inviando i dati ed i documenti richiesti, completamente gratuita.

Il Consumatore, per attivare la procedura anzidetta, può contattare anche il Movimento Consumatori, associazione che collabora con Netcomm per la gestione delle conciliazioni paritetiche.

Una buona prassi, prima di concludere un contratto transnazionale, potrebbe perciò rivelarsi quella di verificare se la società è in possesso del sigillo Netcomm, circostanza che consentirà, in caso di controversie, di attivare la relativa procedura conciliativa, evitando incertezze e difficoltà legate ad un eventuale contenzioso giudiziale

In breve…

Una maggiore consapevolezza negli acquisti online si traduce, per il Consumatore, anche in un minore rischio di cadere vittima di truffe online, oggi sempre più frequenti.

Basti pensare a quanto accaduto di recente a diversi Consumatori che hanno tentato di acquistare biglietti aerei, offerti a prezzi particolarmente vantaggiosi, sul sito FlyGo, oggi oscurato dalla Polizia Postale italiana.

Dopo aver effettuato i pagamenti, i Consumatori non si vedevano emettere alcun biglietto aereo, dovendo perciò agire per il recupero di quanto già versato, con le difficoltà legate anche all’assenza di una sede in Italia del professionista (che nel caso di specie ha sede a Bucarest).

In molti altri casi, pur senza incorrere in truffe, il Consumatore si è comunque trovato a subire una limitazione della propria facoltà di libera scelta.

In questi casi, è intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sanzionando le pratiche commerciali scorrette, come accaduto a due società del gruppo Amazon, le aziende lussemburghesi Amazon Services Europe S.à r.l. e Amazon EU S.à r.l., sanzionate per 10 milioni di euro.

L’Antitrust ha, infatti, accertato che Amazon attuava una pratica commerciale scorretta consistente nella pre-selezione dell’acquisto periodico per un’ampia selezione di prodotti offerti sul portale italiano.

Ciò di fatto induceva il Consumatore ad optare per l’acquisto periodico di prodotti, in alcuni casi senza averne effettiva necessità, vedendo così compressa, di fatto, la propria libertà di scelta, in molti casi in modo del tutto inconsapevole.

Tale pratica è stata ritenuta dall’AGCM in contrasto con la diligenza professionale imposta ad un operatore dell’importanza di Amazon, che proprio per tale motivo è tenuto a costruire le interfacce online in modo tale da consentire ai Consumatori di effettuare scelte commerciali libere e consapevoli.

Il commercio elettronico è senza dubbio una grande opportunità, ma acquistare da professionisti con sede all’estero comporta rischi giuridici non trascurabili, soprattutto per consumatori inconsapevoli.

Conoscere i propri diritti e leggere attentamente le condizioni contrattuali è il primo passo per evitare trappole e tutelarsi efficacemente, adottando un approccio prudente e consapevole.

Consigli pratici per evitare brutte sorprese:

✓ Leggere sempre con attenzione le condizioni generali prima di concludere un acquisto online;

✓ Verificare la sede legale del venditore;

✓ Preferire venditori che abbiano il sigillo Netcomm o che aderiscano a procedure ADR;

✓ Preferire venditori con sede nell’UE;

✓ Controllare se viene garantito il diritto di recesso e la garanzia legale;

✓ Verificare le condizioni di recesso e reso;

✓ Pagare con strumenti sicuri;

Diffidare da prezzi troppo bassi.

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